BARI.
Un convegno sulla “Parziarietà delle obbligazioni” condominiali,
per spiegare i risvolti della sentenza della Cassazione n. 14530,
depositata il 9 giugno 2017. Si è tenuto a Bari, nei giorni scorsi
presso il Rondò Hotel. Ad organizzarlo, l’ARCO, l’Associazione
Revisori Contabili Condominiali, presieduta da Francesco Schena in
collaborazione con Apulia Meetings e il portale specializzato
Condominioweb, rappresentato dal coordinatore editoriale Ivan Meo.
Secondo
la Cassazione, il condòmino moroso è debitore solamente per la
propria quota, non potendogli essere richiesto di adempiere per altri
(principio della parziarietà delle obbligazioni).
“Lo
spirito della sentenza – ha spiegato Schena - è quello di
garantire ai condòmini, in regola con i pagamenti, di essere
esonerati da eventuali esecuzioni da parte di creditori - fornitori
del condominio; ma garantisce anche i morosi in quanto limita le
pretese di creditori - fornitori unicamente alle quote riconducibili
a quello che è il valore millesimale della loro proprietà”. Un
passo in avanti, quindi, rispetto al passato, quando vigeva l’ipotesi
di obbligazione solidale da parte di qualsiasi condomino nei
confronti dei creditori.
“Dal
suo canto, il condomino – ha continuato Schena – deve mantenere
consapevolezza su quello che è il proprio stato dei pagamenti e
sapere su quanto può essere chiamato a rispondere nei confronti del
creditore, che presenta direttamente nei suoi confronti
un’esecuzione. Consapevolezza, quindi, della propria posizione
contabile, ma anche di quelli che sono i millesimi della sua
proprietà”.
Durante
il convegno, per gli addetti ai lavori, riflettori puntati sulle
obbligazioni condominiali. Come spiegato da Maurizio Tarantino,
esperto di Condominioweb, “sono tutti i contratti che
l’amministratore stipula in nome e per conto dei condòmini, ovvero
dell’ente condominio nella sua collegialità, nei confronti di
terzi (società di appalti o di servizi o singoli professionisti)”.
“La
parziarietà – ha aggiunto il presidente dell’Arco Schena - è
una parcellizzazione, una frammentazione dell’obbligazione, che
nasce nella sua unitarietà nei confronti dell’ente”. Quello
della parziarietà, come sottolineato da Pierantonio Lisi,
ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Bari, “è un tema di grande attualità che coinvolge
il modo di intendere il condominio, ma anche il ruolo stesso
dell’amministratore come professionista. Ogni giorno, in materia,
vi sono nuove sentenze. E’ un argomento in continuo divenire, che
merita i giusti approfondimenti”.
Sia
Antonio Console, membro fondatore di Accademia Confamministrare che
Nicola Frivoli, scrittore di libri giuridici in ambito condominiale,
hanno voluto soffermarsi su quella che è la figura
dell’amministratore oggi. La riforma del condominio, la 220 dell’11
dicembre del 2012, “se da una lato – ha spiegato Console - ha
aggravato gli obblighi di azione dell’amministratore condominiale
verso i condòmini e verso la tutela delle parti comuni, dall’altro
non lo ha munito dei necessari poteri di intervento in via autonoma,
soprattutto in termini di erogazione delle spese, per gestire in
maniera efficiente ed economica la cosa comune. Ciò significa che
l’attività dell’amministratore è ingessata in relazione alle
disponibilità economiche del condominio”.
Tuttavia,
in questo momento storico, per Frivoli l’amministratore riveste un
ruolo importante: “Non è più solo un organo di esecuzione, ma
anche un organo di gestione, perché gestisce una cosa comune per
mezzo del rendiconto consuntivo”.